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 Riforma dell'accesso all'avvocatura

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LELE
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Bambi1985
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Bambi1985
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MessaggioTitolo: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyLun 20 Ott 2008 - 19:51

"Il Governo in carica ha deciso di inserire la riforma della professione forense -e quindi la riforma dell'accesso alla professione forense- all'interno della riforma della Giustizia in generale che dovrebbe essere approvata entro dicembre. La stesura della riforma è stata delegata dal Ministro della Giustizia Alfano al Consiglio Nazionale Forense.

La riforma per entrare nell'avvocatura prevederà un accesso sostanzialmente a numero chiuso con delle scuole professionali anch'esse a numero chiuso. Ecco più nello specifico le anticipazioni circa le norme che potranno rendere difficile diventare avvocati alla maggioranza degli studenti di giurisprudenza:

- impossibilità all'abilitazione per chi non ha seguito le scuole professionali post laurea (a pagamento) a numero chiuso (adesso basta seguire un libero tirocinio, senza alcuna spesa, presso un qualunque studio legale)
- per accedere al numero chiuso delle scuole si dovrà sostenere un esame e per avere il certificato conclusivo delle scuole si dovrà sostenere sempre un esame finale (che non è ancora l'esame per diventare avvocato che invece dovrà essere sostenuto successivamente)
- non potrà iscriversi al registro dei praticanti chi ha superato i 40 anni di età (ora non c'è alcun limite)

Cambiano anche le modalità dell' esame per diventare avvocato che, per chi avrà avuto accesso alle scuole post laurea, sarà:

- senza l'ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza (adesso invece è possibile)
- non si potrà sostenere l'esame dopo più di 3 bocciature (adesso non c'è alcun limite)
- non potrà sostenere l'esame chi ha 50 anni (adesso non c'è alcun limite)
- eliminazione delle materie ritenute più semplici per gli orali (diritto ecclesiastico etc)"

Gaetano Romano
www.ugai.it
www.unionegiovaniavvocati.it


La bozza è consultabile su:
http://www.consiglionazionaleforense.it/files/5282/bozza%20riforma%20ordinamento%20professionale%20_seduta%20amm.va%2024%20luglio%202008_.pdf


Che ne pensate? Io non sono del tutto in disaccordo, penso che ora la situazione sia ingestibile per l'eccesso di concorrenza nel settore. Però trovo ingiusto l'obbligo delle sspl (fossero gratis...), potevano limitarsi a riformare l'esame, rendendolo più severo, o prestabilendo un numero di posti annui...che ne dite?
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyLun 20 Ott 2008 - 21:14

Quindi diventerà una professione per pochi.E il diritto allo studio dov'è andato
a finire?già per una laurea si spendono oltre 250.000 euro!se poi vogliono prolungare gli studi con queste buffonate allora è come fare un enorme passo indietro: chi può va avanti!che tristezza!
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyLun 20 Ott 2008 - 21:24

polemiche a parte...
Neutral signori diamoci una mossa...
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyLun 20 Ott 2008 - 22:15

speriamo che non avvenga tutto cio..
io son contraria alla scuola perche il tirocinio è una cosa importantissima......studiare studiare e studiare cosa ci serve se poi non ci fanno fare un po di pratica????
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Giurista83
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyLun 20 Ott 2008 - 22:29

Shocked Ragazzi se tutto ciò è vero la situazione è alquanto grave e si deve provvedere al piu' presto ad organizzare un comitato che prenda delle firme per abolire questo progetto di legge. é assolutamente assurdo tutto ciò!!! No No No
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Bambi1985
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMar 21 Ott 2008 - 11:24

vicina2 ha scritto:
speriamo che non avvenga tutto cio..
io son contraria alla scuola perche il tirocinio è una cosa importantissima......studiare studiare e studiare cosa ci serve se poi non ci fanno fare un po di pratica????

E qui salta fuori l'altra cosa secondo me assurda: da quel che ho capito leggendo la bozza, non si tratta di fare solo la sspl come nel caso degli uditori giudiziari. Il futuro aspirante avvocato dovrebbe sì frequentare la scuola, ma altresì fare pratica presso uno studio (a malapena gli resterebbe il tempo x mangiare e dormire, insomma).

Inoltre dovrebbe cambiare completamente la struttura dell'esame di Stato, che consterebbe della risoluzione di un caso pratico, con predisposizione dei vari atti necessari (ciò l'ho evinto sempre dalla lettura della bozza): questa secondo me non sarebbe una cosa sbagliata, una prova di taglio + pratico permetterebbe di dare + importanza all'effettiva comprensione dei meccanismi che non al mero studio nozionistico.

Cmq ribadisco la mia contrarietà al meccanismo delle sspl, in particolare perchè a pagamento. Viceversa, non sono contraria ad una selezione più rigida.
E' vero che gli errori sono stati fatti in precedenza da chi ha permesso l'assurda esplosione della categoria degli avvocati, ma così non si va avanti: ci sono + avvocati nella sola Roma che nell'intera Francia. Inoltre da noi tutti sono avvocati, non esiste la consulenza legale, configurata come mestiere diverso ed alternativo per chi non è interessato ad andare in tribunale... Questo provoca un eccesso di concorrenza, che fa sì che i giovani non riescano a farsi un nome prima dei 40 anni (se sono fortunati), ed anche dopo sia una corsa ad ostacoli anche solo arrivare alla fine del mese. Purtroppo è brutto che ricada sulla nostra generazione (come troppe altre cose...ma non voglio uscire dal tema), ma una stretta era inevitabile.

La cosa che mi dà noia è che, per l'esercizio di una professione in cui la pratica è fondamentale, si colga l'occasione per "nutrire" coi soldi delle famiglie queste sspl, per 2 anni, alla fine per un risultato incerto. Insomma, anche l'accesso alle sspl non implica il raggiungimento dello scopo: quindi non solo studio 5 anni (e prima erano 4), ma aggiungo altri 2 anni a numero chiuso E a pagamento, e speriamo poi di farcela all'esame...allora, tanto vale chiudere giurisprudenza, così chi non ce la fa si mette l'anima in pace a 19 anni e pensa in concreto a fare qlc altro, senza trovarsi a piedi, con una laurea che hanno decine di migliaia di persone, a 25 anni (ok, questa era una provocazione estremista Wink ).
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMar 21 Ott 2008 - 12:03

ma scusate...ma l'avete letto il progetto?
sarà anche sbagliato in parte, ma non mi sembra la bomba che avete prospettato...voglio dire, ok per il fatto che devono essere seguiti dei corsi, ma sono previste 250 ore annue che non sono nè più nè meno di 5 ore alla settimana in un sabato mattina.....
e poi è FINALMENTE previsto che l'avvocato dove si fa il tirocinio debba riconoscere un equo compenso al tirocinante....sarà anche poco per carità, ma già qualcosa....

mi sembra anche una scelta intelligente oltre ovviamente alla redazione degli atti propri del procedimento, anche la sua discussione con la commissione esaminatrice...

inoltre nn mi sembra di capire che chi viene bocciato per 3 volte sia interdetto da compierne altre, ma soltanto che deve seguire un ulteriore periodo di pratica.....cosa che continuerà a fare certamente dato che è stato bocciato!

esempio...uno fa i suoi due anni, e poi fa l'esame...bocciato...accidenti..che facciamo ora? vado a zappare la terra? non credo...continuo presso l'avvocato...che mi farà un nuovo libretto di pratica...poi l'anno prossimo ci riprovo...bocciato...vabè...continuo a fare la pratica (a meno che intanto il babbo nn abbia bisogno di zappare è)....passati sti due anni avrò un altro certificato di tirocinio che mi permetterà di provare per le 3 volte successive...
e se notate non si deve nemmeno rifare il corso di 250 ore.

punto finale...se uno ha più di 50 anni era ora che si desse una smossa prima per fare l'avvocato, ora che hai imparato un po' i meccanismi è ora che vai in pensione e non è giusto che ci vai con la cassa separata degli avvocati..in parole povere non intendo pagare la pensione di uno che ha esercitato 10 anni.

Come al solito l'allarmismo iniziale non è assolutamente fondato, anzi..

ah, dimenticavo una cosa...questa è da interpretare..la questione del patrocinio sostitutivo..se non sbaglio oggi può essere chiesta per un massimo di 7 anni, mentre ora si parla di 4. Bisogna vedere se poi una volta scaduti i 4 anni e non ancora abilitati si possa ugualmente richiedere un altra volta per gli ulteriori 4 anni...se così fosse braccia aperte alla riforma.
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Bambi1985
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMer 12 Nov 2008 - 13:20

La bozza è stata modificata ed aggiornata: http://files.splinder.com/02ce418a841dd04aa5f75e088c682e6e.doc

Tra le modifiche + rilevanti, quella dell'esame di Stato, nel quale viene inserita la preselezione informatica; e da notare il fatto che, per iscriversi all'albo dei praticanti, sarà necessario superare un test d'ingresso presso le Corti d'Appello.

Infine, gli avvocati che non esercitino la professione in modo effettivo e continuativo, saranno cancellati dall'Albo a seguito di accertamento: a questo fine potrà costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di Previdenza ed Assistenza.


Ultima modifica di Bambi1985 il Mer 12 Nov 2008 - 21:40 - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMer 12 Nov 2008 - 17:48

mi da 404 file not found
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Bambi1985
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMer 12 Nov 2008 - 21:41

Hai ragione, avevo sbagliato nel trascrivere il link! Riprova adesso, dovrebbe funzionare!
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyGio 13 Nov 2008 - 15:00

Scusate..perchè continuate a far riferimento alle 250 ore..il testo indica che il corso deve essere seguito con profitto per un periodo non inferiore a 24 mesi..
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http://s14.bitefight.it/c.php?uid=27704
lalli




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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyGio 13 Nov 2008 - 16:53

le 250 ore sono riferite ai corsi che bisogna seguire mentre il periodo di 24 mesi è riferito al tirocinio presso uno studio....
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AcherontiaAtropos
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AcherontiaAtropos


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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyMer 4 Feb 2009 - 1:30

Riporto l'articolo pubblicato su studenti.it

http://www.studenti.it/lex/dopolalaurea/riforma_professionilegali.php


Si torna a parlare della riforma corporativa della professione forense voluta dal Ministro della Giustizia Alfano, già anticipata in anteprima da Studenti.it lo scorso ottobre. Ed inmancabile torna il "no" dei diretti interessati che da diversi mesi stanno sommergendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri con mail e fax di protesta.

Il ministro di Grazia e Giustizia Angelino Alfano ha parlato chiaro: "Vogliamo procedere ad un’organica riforma dell’area giuridico-economica delle professioni coinvolgendo avvocati, notai e commercialisti". Per gli avvocati, insomma, questo sembra essere l’anno della svolta ma praticanti e studenti sono già sul piede di guerra.

Le proposte di riforma prevedono che potrà ottenere l’abilitazione solo chi avrà seguito le scuole professionali post laurea, a pagamento e a numero chiuso, mentre ora basta seguire un libero tirocinio senza alcuna spesa, presso un qualunque studio legale. Per accedere al numero chiuso delle scuole si dovrà sostenere un esame e per avere il certificato conclusivo delle scuole si dovrà sostenere sempre un esame finale che, però, non è ancora l'esame per diventare avvocato da sostenere in seguito.

Per iscriversi al registro dei praticanti non si potranno superare i 40 anni di età, limite che attualmente non esiste. Quando si sosterrà l’esame per diventare avvocato, non si potrà fare ricorso ai codici commentati con la giurisprudenza come accade ora né sperare in un orale con materie meno complesse tipo il diritto ecclesiastico. Dopo tre bocciature l'aspirante avvocato è fuori del tutto e non potrà più sostenere l'esame, e stesso limite si ha dopo aver compiuto 50 anni, limite che ad oggi non c'è.

Le proteste da tutta Italia contro la contro-riforma stanno dilagando negli atenei, nei forun universitari e su Facebook e lo scalpore è dato anche dal bacino di "voti" in rivolta che, alle prossime elezioni, potrebbero schierarsi lontano dal partito che Alfano rappresenta. Solo gli studenti di legge sono 270.000, più 80.000 praticanti avvocati circa, senza considerare le famiglie di questi giovani che verrebbero allo stesso modo colpite indirettamente da un provvedimento corporativo.

Nonostante il Ministro abbia fatto presente che "il governo intende procedere con soluzioni largamente condivise all’unico fine di assicurare a tutti i cittadini utenti la giusta assistenza legale" i diretti interessati non abbassano la guardia e la campagna di protesta contro la riforma in esame prosegue. In che modo? Inviando e facendo inviare a parenti e amici mail e fax con il seguente messaggio:

---------------------------------------------------------------------
Oggetto: Uniti contro qualunque riforma forense
Alla C.A. Ill.mo Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi
Contenuto: Con la presente mail (o con il presente fax) mi dichiaro contrario-a a qualunque riforma dell'avvocatura

Distinti Saluti
.....nome e cognome.......
---------------------------------------------------------------------

Per chi non possedesse un fax, è facile inviarne uno da cartolerie, negozi che offrono il servizio fax, uffici etc. Il numero cui continuare ad inviare i fax alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è lo 06.67793543, la mail è mariaelisabetta.alberticasellati@giustizia.it
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mani26




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MessaggioTitolo: RIFORMA AVVOCATURA ALFANO...s.o.s!! leggete tutti per favore   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyVen 27 Feb 2009 - 13:40

CIAO a tutti, in facoltà non ne parla nessuno, ma da molto si legge della riforma dell'avvocatura che stravolgerà milioni di studenti di giusprudenza, lasciandoci praticamente a piedi dopo aver studiato anni e anni..
in particolare questa riforma vuole introdurre:

_l'obbligo di iscrizione e frequenza - previo esame di ammissione
a scuole professionali post laurea a pagamento con esame finale
obbligatorio ( e di certo queste scuole non se le possono permettere in molti...basta informarsi sui prezzi)

- il limite dei 40 anni per l'iscrizione nel registro dei praticanti,

- il limite dei 3 tentativi o dei 50 anni per sostenere l'esame e infine..

- l'abolizione dell'uso di codici commentati con giurisprudenza in sede d'esame
.
E' anche possibile leggere la bozza di riforma proposta dal CNF.


Insomma ragazzi dobbiamo muoverci perchè ne va del nostro futuro, non possiamo sempre stare a guardare i politici che fanno danni, se ne parla in molti forum (ad esempio studenti.it etc...) ma molti ragazzi non sanno neanche cos'è!!

Spargiamo la voce e scriviamo ovunque, informiamo i ragazzi, facciamo un pò di passa parola, perchè non passi la solita legge che ci mette in ginocchio.

Almeno dobbiamo provarci..

Ciao a tutti!
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Bambi1985
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MessaggioTitolo: Avvocatura: Il Cnf approva la riforma della professione   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyDom 1 Mar 2009 - 14:08

http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=23&idmessaggio=5444

Quello che viene indicato come testo definitivo è consultabile su http://media.camerepenali.it/200902/4302.pdf?ver=2
Riporto i passaggi di + spiccato interesse x i laureandi:
Capo II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e
rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel
registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi
periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali,
tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli
ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.
3. Il
test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono
determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla
esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a
sostenere il
test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai
fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per
la durata massima di due anni, presso l’ordine distrettuale apposita commissione, formata da
avvocati, magistrati e docenti universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o
privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa;
al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni
previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per
oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti,
salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata
previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti
dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due
praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del
suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un
adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero
quello convenzionalmente pattuito.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la
responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in
ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16
luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del
competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili
all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di
accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione europea.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio
che risulti regolarmente compiuto.

Art. 42.
Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì
nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di
corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e
associazioni forensi.
2. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da
parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto
essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica
impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecentocinquanta ore per l’intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del
praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono
affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo
da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte,
a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le
associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da
altri enti pubblici e da privati. I consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o altre
forme di agevolazione.

Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo
certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione
all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il
biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da
altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla
data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato,
rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di
appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia
stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in
distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo
periodo di tirocinio.

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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyDom 1 Mar 2009 - 14:38

Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere
sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che
non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione
informatica di cui all’articolo 45.
2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità
annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto del
Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione
delle domande di ammissione.

Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il
contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e
quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il
regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai
seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a
diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai
candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i
libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché
ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di
distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun
candidato di un numero di domande di pari difficoltà;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato
nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare
la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle
quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
f)previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento
della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti
i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la
conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile
o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante
la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto
processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale,
diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.
2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame
dispone di dieci punti di merito.
3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato,
le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma
dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte
di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella
medesima sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non
inferiore a trenta punti nella prova scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali
da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di
giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge
portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio
della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei
candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.
7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di
strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento
di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma
7.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la
prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’articolo 326
del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono
denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di
iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle
materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti
per ciascuna materia.

Art. 47.
(Commissioni esaminatrici)
[...]
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MessaggioTitolo: Re: Riforma dell'accesso all'avvocatura   Riforma dell'accesso all'avvocatura EmptyDom 1 Mar 2009 - 14:41

Art. 48.
(Disciplina transitoria per la praticaprofessionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando
l’esame di cui all’articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto
secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui
all’articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per
altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, è necessario il superamento di un
test di ingresso secondo quanto previsto
dall’articolo 41.
4. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre
2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’articolo 48,
comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’articolo 45, si articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:
1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata
dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;
b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e
dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre
ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 46, commi da due a undici” ergo, niente codici commentati.
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