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 Procedura civile

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4 partecipanti
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michele lupoi




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MessaggioTitolo: Re: Procedura civile   Procedura civile EmptyMar 20 Mag 2008 - 23:11

in qualche modo avete ragione entrambi.
Il giudicato formale riguarda tutte le sentenze, ma tendenzialmente ha effetti endoprocessuali: in altre parole, una volta che la questione di rito non sia più "impugnabile", non può più essere rimessa in discussione nel medesmo processo. Va detto però che un rigetto della domanda in rito non ha effetti sul diritto sostanziale controverso, rispetto al quale dunque può proporsi una nuova domanda.
Il giudicato sostanziale, invece, riguarda solo le sentenze di merito, dal momento che si tratta di una "qualità" dell'accertamento ivi contenuto.
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afia1983




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MessaggioTitolo: Re: Procedura civile   Procedura civile EmptyMar 20 Mag 2008 - 17:40

Io penso che sbagli.
Perchè soggetta al giudicato è la sentenza o il provvedimento frutto della cognizione o dell'attività giurisdizionale. In una sentenza, possiamo avere più pronunce (capi) che riguardano il merito o il rito. Quindi decorsi i termini per impugnare o esperiti i mezzi di impugnazione ex.art 323, la sentenza passa in giudicato (formale)comprese le pronunce di rito.
Perchè allora i motivi di impugnazione per Cassazione (errores in procedendo) ex art.360 1-2-4???
appunto perchè qualora ci siano motivi di censura,si potrà ricorrere presso la Suprema Corte per impedire o formare il giudicato sulla sentenza impugnata.

Questo è quello che penso....se qualcuno vuole correggermi....mi fa piacere
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LELE
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MessaggioTitolo: Re: Procedura civile   Procedura civile EmptyMar 20 Mag 2008 - 13:45

se non ricordo male inoltre una pronuncia sul merito passa in giudicato e è sottoposta al ne bis in idem, mentre la pronuncia di mero rito no e la domanda può essere riproposta..ma potrei dire una sciocchezza....corriggeretemi
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afia1983




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MessaggioTitolo: Re: Procedura civile   Procedura civile EmptyMar 20 Mag 2008 - 11:43

Provo a rispondere io....

Le pronunce di rito(sul procedimento) sono emanate tendenzialmente dal giudice prima di entrare sulle questioni di merito e riguardano le questioni preliminari come ad esempio la sussistenza delle condizione dell'azione,dei presupposti di procedibilità del processo,nonchè questioni attinenti alla litispendenza,connessione o alla mancata instaurazione del contraddittorio.
Il giudice,cioè, in prima udienza prima di esaminare le allegazioni delle parti effettua una verifica sui presupposti del processo nonchè su eventuali eccezioni di rito evanzate da una delle parti.

Dopo di ciò si passa all'analisi delle allegazioni effettuate dalle parti e delle eccezioni di merito e quindi dell'oggetto del processo.
Anche in questa fase,potremmo avere delle pronunce di rito (quindi che riguardano il procedimento).
Precisato ciò,durante la trattazione della causa potremmo avere già una pronuncia di merito qualora il giudice si pronunci su una questione preliminare di merito(187,2com).
Ad es., se in prima udienza di comparizione il convenuto eccepisce la prescrizione del contratto (eccezione in senso stretto)
Quindi le pronunce di merito sono quelle pronunce que statuiscono sui fatti controversi del giudizio o a seguito di un'eccezione di merito o al termine del procedimento

Riassumendo: le pronunce di rito riguardano questioni preliminari o sul procedimento, quelle di merito invece le questioni oggetto delle allegazioni in fatto e in diritto.
La sentenza che chiude un procedimento può contenere sià pronunce di merito che di rito.
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lizzie1985
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lizzie1985


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MessaggioTitolo: Procedura civile   Procedura civile EmptyMar 20 Mag 2008 - 11:23

Potrei sapere la differenza tra una pronuncia sul merito e una sul giudizio..e quali sono i giudici di merito?
vorrei una conferma
grazie a tutti
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