ma gli hanno fatto l'esame? i prelievi del sangue?
gli spinelli che han trovato erano accesi o spenti?
cosa intendi con revisione? che deve essere accompagnato dalla commissione medica per vedere se è ancora in grado di guidare?
posso riportarti per informazione l'art 187 del cds:
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
e regolamento:
1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del Codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel piu' breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione degli Affari generali e del Personale del ministero dell'Interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del Codice.