Questo ciò che ho capito:
Nel processo ordinario davanti al tribunale collegiale la sentenza ha efficacia dalla data del deposito in cancelleria, che va effettuato non oltre 60 gg. dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica o dalla data della discussione. Il deposito prende il nome di pubblicazione della sentenza: da tale momento essa produce effetti.
La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (282): il provvedimento del giudice può essere attuato tramite il processo d’esecuzione forzata. Invece per quelle costitutive e di accertamento occorre attendere il passaggio in giudicato.
"Provvisoriamente esecutiva" indica la differenza con l'esecutività definitiva delle sentenze di condanna passate in giudicato? Perché per le sentenze costitutive e di accertamento occorre aspettare il passaggio in giudicato, posto che sono efficaci dalla pubblicazione, ed esecutive (se escutive significa idonee ad aprire la fase esecutiva, se no spiegatemi) non lo saranno mai?
Grazie!