Ciao, non ne sono sicura,ma credo ke una probabile solzione possa essere qsta:
l’art 41 ( Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati) stabilisce che due o più parti di un trattato non possono concludere un accordo mirante a modificarlo, quando la modifica è vietata dal trattato, oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti, o, ancora, è incompatibile con la realizzazione dello scopo del trattato nel suo insieme.
La preoccupazione degli Stati di evitare situazioni del genere è risolta alla radice con l’inserimento nei trattati delle c.d. clausole di compatibilità o di subordinazione al fine di salvaguardare i rapporti giuridici derivanti dai trattati.Tali clausole spesso si accompagnano all’impegno delle parti di compiere tutte quelle azioni lecite idonee a svincolarli dagli impegni incompatibili.
In bocca al lupo