esatto, la diligenza esigibile, diciamo, "di base" è quella dell'uomo medio, nella formulazione del buon padre di famiglia, ma lo stesso articolo 1176 nell'individuare la diligenza nell'esercizio di una attività professionale opera un innalzamento di questa collegandola alla natura dell'attività esercitata. inoltre parallelamente l'art 2236 specifica come vi sia esclusione delle colpa lieve in casi di particolare difficoltà.
posto ciò però nota come è necessario pensare in modo diverso il contesto, in quanto l'art 1176 pone a riferimento del criterio "l'adempimento dell'obbligazione". Ora, l'obbligazione di natura contrattuale è l'attività che il medico compie nei confronti del paziente, mentre ciò non può essere riportato nello stesso modo all'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 2043, in quanto in quest'ultimo caso l'adempimento è soltanto il risarcimento del danno e non il fatto illecito sottostante. Fondamento della responsabilità extracontrattuale è infatti l'assenza di un precedente rapporto che postuli l'astensione del danneggiante dal compiere l'atto dannoso. In altre parole in caso di responsabilità contrattuale ad esempio, ben è possibile che nell'ipotetico contratto sociale tra medico e paziente sia ricompresa una ipotetica clausola di "non danno" verso il paziente, e nell'adempiere questa clausola il medico deve tenere la diligenza indicata nell'articolo 1176, ma ciò non può avvenire specularmente per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale; si tratta infatti soltanto un metodo alternativo per la soddisfazione del danno, e non si può parlare di "inadempimento" o meglio di violazione dell'obbligo di diligenza verso una obbligazione mai assunta. Tra l'altro si tratta di un elemento stesso dell'illecito, la sua antigiuridicità a comprendere un generale principio di neminem laedere, che per quanto riguarda invece la responsabilità contrattuale è definito con le norme in materia di inadempimento e di diligenza nell'adempimento.
il punto su cui ci si deve concentrare ora è il criterio della colpa, ma qualificata nel senso di colpa specifica, ossia di violazione di legge o regole di comportamento, sempre nell'ambito della materia extracontrattuale. La colpa specifica è la causa più facile di attribuzione della responsabilità, che si qualifica come fattispecie di confine con il dolo, stante la violazione di regole di comportamento o di leggi, che sono il primo fattore da tenere in considerazione nello svolgimento di una data attività. In questo senso è possibile applicare in via analogica l'art 1176 secondo comma, perchè il soggetto era obbligato nell'esercizio della propria attività professionale a tenere un livello di diligenza elevato, soprattutto in relazione alle pratiche comportamentali o di legge.
interpretando in questo modo la situazione giuridica si vuole escludere l'applicazione dell'articolo 2236 vincolando il sanitario a seguire i protocolli medici del caso, senza discostarsene, e quindi sanzionarlo (con la sottoposizione a risarcimento) qualora anche per colpa lieve causi un danno al paziente.
seguendo tutto questo iter logico è evidente come si è cercato di elevare la diligenza richiesta in materia di responsabilità extracontrattuale, senza dover ricorrere ad una presunta responsabilità contrattuale da contatto sociale (che trova limitatissimi riscontri nell'assetto codicistico), al fine di permettere un più ampio risarcimento. Risarcimento che si amplia a livello QUALITATIVO non in tema di entità del risarcimento: ma soltanto nell'area di soggetti che potenzialmente possono aspirarvi.