Espongo quanto ho capito io....
Controversa è la natura della giurisdizione volontaria,un incrocio tra attività amministrativa e giurisdizionale,non a caso il Mandrioli fornisce la definizione di "attività amministrativa di diritto pubblico del diritto privato".
Il Redenti la definica IURISDICTIO INTER VOLENTES e la contrapponeva alla giurisdizione contenziosa (INTER NOLENTES)
Si tratta di un'attività che tutela situazioni che il legislatore potrebbe affidare ad altri organi dello stato.
Oggetto della tutela non sono diritti soggettivi,ma interessi privati.
Quindi con la giurisdizione volontaria si tende ad integrare o rimuovere un ostacolo a fattispecie costitutive che possono riguardare uno stato personale,una persona giuridica o l'esrecizio di un determinato potere.
Nella maggior parte dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono assenti i c.d. Naturalia Processus: una domanda di un soggetto contro un altro,contraddittorio,sentenza o addirittura manca la presenza di due parti!!!
Si svolge secondo il rito camerale (737c.c.)
Il procedimento è semplificato
Il contraddittorio e rudimentale ed è a cognizione sommaria
Svolta da organi giurisdizionali in posizione di imparzialità che erò emanano provvedimenti caratterizzati dalla revocabilità e modificabilità con la conseguente inidoneità alla cosa giudicata,ma poprio in ragione dell natura dei rapporti sostanziali che si tutela ( se un soggetto viene dichiarato interdetto,questi non può restare tale a vita indipendentemente dalla situazione reale e solo perchè lo statuisce un provvedimento di un giudice!)
qualcuno mi corregga se sbaglio.....