Provo a rispondere io....
Le pronunce di rito(sul procedimento) sono emanate tendenzialmente dal giudice prima di entrare sulle questioni di merito e riguardano le questioni preliminari come ad esempio la sussistenza delle condizione dell'azione,dei presupposti di procedibilità del processo,nonchè questioni attinenti alla litispendenza,connessione o alla mancata instaurazione del contraddittorio.
Il giudice,cioè, in prima udienza prima di esaminare le allegazioni delle parti effettua una verifica sui presupposti del processo nonchè su eventuali eccezioni di rito evanzate da una delle parti.
Dopo di ciò si passa all'analisi delle allegazioni effettuate dalle parti e delle eccezioni di merito e quindi dell'oggetto del processo.
Anche in questa fase,potremmo avere delle pronunce di rito (quindi che riguardano il procedimento).
Precisato ciò,durante la trattazione della causa potremmo avere già una pronuncia di merito qualora il giudice si pronunci su una questione preliminare di merito(187,2com).
Ad es., se in prima udienza di comparizione il convenuto eccepisce la prescrizione del contratto (eccezione in senso stretto)
Quindi le pronunce di merito sono quelle pronunce que statuiscono sui fatti controversi del giudizio o a seguito di un'eccezione di merito o al termine del procedimento
Riassumendo: le pronunce di rito riguardano questioni preliminari o sul procedimento, quelle di merito invece le questioni oggetto delle allegazioni in fatto e in diritto.
La sentenza che chiude un procedimento può contenere sià pronunce di merito che di rito.