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 Firmate in difesa della costituzione

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MessaggioTitolo: Firmate in difesa della costituzione   Firmate in difesa della costituzione EmptyVen 4 Lug 2008 - 15:48

Cento costituzionalisti hanno firmato un documento nel quale esprimono "insuperabili perplessità di legittimità costituzionale" sull'emendamento blocca-processi e sul lodo Alfano sull'immunità temporanea per le alte cariche dello Stato. E chiedono di aderire al loro appello "in difesa della Costituzione"

http://www.repubblica.it/speciale/2008/appelli/costituzionalisti/index.html

Lodo e processi rinviati strappo all'uguaglianza
I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di
discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative
legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in
corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei
reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a
reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati
comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima
dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della
legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l'art. 1,
comma 2 della Costituzione, nell'affermare che "La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione", esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere
giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi,
per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati
dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con
riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008,
che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto,
sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale
perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto
decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità
ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze
n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della
ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6
Convenzione europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano
l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza
della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei
processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili -
cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli
d'udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna
giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna
ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che,
alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di
disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi
sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con
riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea
ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai
titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla
ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione
penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale
tutti i cittadini "sono eguali davanti alla legge".

Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in
favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di
rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali,
riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto lodo
Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già
come fondamento e limite dell'immunità "funzionale", bensì come mero
pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con
riferimento a reati "comuni".

Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del
2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità
con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si
limitò a constatare che la previsione legislativa in questione
difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa
indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui l'immunità
andrebbe applicata - e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei
ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità,
rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali
da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di
diritto.

Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo,
qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa
comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla
giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed
esclusivamente con una legge costituzionale.

Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti
ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati
comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana
e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica,
mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio
e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare
analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte
evocato, ma sempre inesattamente.
(4 luglio 2008)
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