Doppio fascicolo: il giudice de dibattimento non deve conoscere ciò che è avvnuto durante le indagini, siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, i due fascicoli sono separati e il giudice del dibattimento non conosce nulla del fascicolo del pm. possono esserci dei passaggi in entrambi i sensi, guarda bene le contestazioni e l'articolo 512.
interrogatorio indiretto: non so a che ti riferisci, ci può essere la testimonianza indiretta(es. tizio mi ha detto che ha visto l'imputato sparare), ma l'art.195 non si applica all'esame dell'imputato sul fatto proprio..e poi non sarebbe interrogatorio ma esame delle parti(art.209)
regola di giudizio: dipende dal provvedimento, per il non luogo a procedere e per l'archiviazione serve l'insostenibilità della accusa in giudizio, altrimenti si manda a dibattimento, per condannare in dibattimento serve la prova oltre ogni ragionevole dubbio.