Volevo chiedere lumi circa la differenza tra 416(associazione a delinquere) e 416 bis (associazione mafiosa) a proposito delle condotte.
Mi spiego, da quanto ho capito io sul testo Lineamenti di parte Speciale( cosa già ardua), la differenza tra le due figure è da ricondursi all'utilizzo del cd metodo mafioso basato su forza di intimidazione del vincolo associativo nell'art 416 bis che si aggiunge al requisito dell'organizzazione già previsto dal 416 creando così una sorta di tutela progressiva a fronte del crimine organizzato( nelle forme più semplici interviene il 416, in quelle più sofisticate che utilizzano il metodo mafioso soccorre il 416 bis).
Ebbene ad un certo punto si prospettano due ipotesi alternative sul metodo mafioso
1 fa parte dell'elemento sogg, divenendo oggetto del dolo specifico che già ricomprende scopi tipici delineati al comma 3. Quindi per le condotte si rinvia a quanto detto per l'ass a delinquere mera.
2 fa parte dell'elemento oggettivo, divenendo un quid pluris della condotta che quindi si differenzia da quella ex 416 perchè si richiede sempre l'utilizzo effettivo del metodo mafioso(??).
Ebbene?? In sede d'esame cosa è importante sottolineare a riguardo?? help me please!!!
In altri testi la cosa è spiegata un pò diversamente!