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Giurista83
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rosalinda

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MessaggioTitolo: truffa aggravata   PENALE EmptyVen 11 Lug 2008 - 14:36

Ciao, qualcuno saprebbe spiegarmi la truffa aggravata? scratch grazie..[b]
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Bubusettete
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MessaggioTitolo: Re: PENALE   PENALE EmptyGio 3 Lug 2008 - 13:19

Concorso di persone in reato doloso art.110 ss
con funzione incriminatrice, cioè estensiva della punibilità rispetto a fattispecie di parte speciale.
Struttura: pluralità agenti, realizzazione fattispecie oggetiva del reato, contributo di ciascun concorrente(concorso materiale morale), elemento soggettivo: coscienza e volontà del fatto criminoso + coscienza e volontà di concorrere.
(E' abbastanza lungo il tema del concorso doloso, ti conviene guardartelo bene sul manuale)

Cooperazione colposa: art 113
Qui più che la differenza con il concorso doloso che mi sembra ovvia, stante la differenza strutturale tra dolo e colpa, è importante differenziarlo dal mero concorso di cause indipendenti (art 41 cp) in cui l'evento è cagionato dalla coincidenza di azioni, senza alcun vincolo psicologico. Mentre la coop. colposa presuppone un legame psicologico tra i soggetti agenti, ossia la consapevolezza di collaborare all'azione od omissione altrui da cui deriva la produzione di un evento NON voluto. ( quindi c'è la consapevolezza di collaborare, ma non quella di causare un fatto criminoso )
Questo art. crea problemi perchè fa risaltare l'elemento psicologico, il vincolo psicologico, mentre oggi si ha una concezione della colpevolezza più che altro normativa, di rimprovero.
Secondo la dottrina anche questo art. ha una funzione incriminatrice: in realtà dubbi per quanto riguarda i reati di evento, invece è assodata la funzione incriminatrice in quelli di mera condotta.
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lalli




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MessaggioTitolo: concorso colposo e doloso in diritto penale   PENALE EmptyGio 3 Lug 2008 - 12:55

Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra concorso doloso e concorso colposo nel reato??????
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Bubusettete
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MessaggioTitolo: Re: PENALE   PENALE EmptyGio 3 Lug 2008 - 2:29

Dunque
1)Il primo criterio (ormai superato) distingueva in base all'INIZIATIVA:
se era assunta dal PU si trattava di Concussione, se dal privato Corruzione.
Oggi non è più preso in cosiderazione anche perchè è stata introdotta con l'art 322 la sollecitazione da parte del PU, per cui non vi è incompatibilità tra lìiniziativa del PU e la corruzione.

2)Un altro criterio si basa sul RAPPORTO tra i 2 soggetti:
subordinazione (con costrizione o induzione) nella concussione
parità nella corruzione (con pactum sceleris tra PU e privato)
Facendo leva su elementi soggettivi non è però di facile prova, anche perchè il PU è sempre in quanto tale in una posizione di supremazia.

3)Un altro criterio distingue in quanto:
nella concussione il privato agisce per evitare un danno
nella corruzione per ottenere un vantaggio
- Però ci sono casi in cui il PU chiede denaro per non porre in essere p.es. un arresto doveroso: qui per il privato si prospetta un danno che NON è ingiusto, quindi non è concussione. E' corruzione propria (omissione di atti d'uffico) se l'offerta è accolta, istigazione ex art.322 se non accolta. I casi di corruzione propria non pongono comunque problemi perchè l'atto è contrario ai doveri d'ufficio, quindi è facilmente individuabile.
- I problemi si pongono nei casi di atti d'ufficio ottenuti dietro versamento di denaro: qui il criterio dell'Iniziativa potrebbe essere d'ausilio, ma bisogna tener conto di tutti gli indicie vedere caso per caso se trattasi di corruzione o concussione.
Soprattutto la cd. concussione ambientale, tramite l'allargamento delle maglie della concussione per induzione rischia di portare effetti deresponsabilizanti per i privati, oltre che la possibile incostituzionalità per mancanza di tassatività riguardo alla condotta di induzione.
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aeris86

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MessaggioTitolo: Differenza tra corruzione e concussione   PENALE EmptyLun 5 Mag 2008 - 15:43

Ciao a tutti,qualcuno mi spiega la differenza tra corruzione e concussione?
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arlene83

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MessaggioTitolo: Re: PENALE   PENALE EmptyMer 6 Feb 2008 - 12:41

grazie per il chiarimento...però dal testo di diritto penale lineamenti di parte speciale (autori vari) a pag 535 fa tutto un discorso legando l'art 649 alla concezione di danno che non ho proprio capito...
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Giurista83
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MessaggioTitolo: art. 649 c.p   PENALE EmptyMar 5 Feb 2008 - 23:21

Il reato di furto non è punibile soltanto in questi casi tassativamente elencati dalla legge:
1)il furto commesso ai danni del coniuge che non si è separato legalmente
2)furto nei confronti di ascendente,discendente,affine,ecc.
3)furto commesso ai danni del fratello o sorella di chi commette il fatto a condizione che convivano con lui.

All'infuori di questi casi il furto può essere punito (ad es. :furto ai danni del coniuge LEGALMENTE SEPARATO) solo a querela della persona offesa.
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arlene83

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MessaggioTitolo: PENALE   PENALE EmptyMar 5 Feb 2008 - 21:52

art 649 codice penale
Chi è che sa spiegarmi un po meglio rispetto al testo questo articolo? non ci ho capito molto soprattutto riguardo al collegamento con la concezione di danno e patrimonio.
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MessaggioTitolo: Re: PENALE   PENALE Empty

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