Concorso di persone in reato doloso art.110 ss
con funzione incriminatrice, cioè estensiva della punibilità rispetto a fattispecie di parte speciale.
Struttura: pluralità agenti, realizzazione fattispecie oggetiva del reato, contributo di ciascun concorrente(concorso materiale morale), elemento soggettivo: coscienza e volontà del fatto criminoso + coscienza e volontà di concorrere.
(E' abbastanza lungo il tema del concorso doloso, ti conviene guardartelo bene sul manuale)
Cooperazione colposa: art 113
Qui più che la differenza con il concorso doloso che mi sembra ovvia, stante la differenza strutturale tra dolo e colpa, è importante differenziarlo dal mero concorso di cause indipendenti (art 41 cp) in cui l'evento è cagionato dalla coincidenza di azioni, senza alcun vincolo psicologico. Mentre la coop. colposa presuppone un legame psicologico tra i soggetti agenti, ossia la consapevolezza di collaborare all'azione od omissione altrui da cui deriva la produzione di un evento NON voluto. ( quindi c'è la consapevolezza di collaborare, ma non quella di causare un fatto criminoso )
Questo art. crea problemi perchè fa risaltare l'elemento psicologico, il vincolo psicologico, mentre oggi si ha una concezione della colpevolezza più che altro normativa, di rimprovero.
Secondo la dottrina anche questo art. ha una funzione incriminatrice: in realtà dubbi per quanto riguarda i reati di evento, invece è assodata la funzione incriminatrice in quelli di mera condotta.