allora proverò a risponderti, cercando di essere abbastanza chiara.
Delle pene private sono state date diverse definizioni (ad es.: sono pene private solo quelle che un privato può irrogare ad un altro privato, e in questa definizione rientrerebbe la clausola penale, ma non i danni non patrimoniali.), ma la definizione che riesce ad individuare il loro minimo comun denominatore è la seguente: misure quantomeno afflittive o sanzionatorie che possono essere irrogate dall'autorità giudiziaria su istanza di un privato e che comunque si risolvono in un beneficio per il privato.
Degli gli istituti che normalmente vengono ricondotti alla categoria delle pene private sono state proposte due classificazioni:
1- in base alla loro fonte: giudiziale(su istanza di parte), legale, negoziale
2- in base all'evento cui reagiscono: pene private che seguno all'inademimento contrattuale(clausola penale); pene private che seguono un illecito aquiliano (danni non patrimoniali).
La seconda classificazione è più rispondente alla natura afflittiva delle pene private. Per cui, prendendo questa come punto di partenza, vediamo se gli istituti che vengono normalmente ricondotti a questa categoria possono esser fatti rientrare nella definizione data all'inizio:
[/b]pene private in ambito negoziale[b]:
1-clausola penale: è disciplinata dagli artt.1382 e ss.
Definizione: è una clausola con cui le parti stabiliscono che in caso di inadempimento si è costretti ad na prestazione ulteriore, normalmente consistente in una dazione di denaro, ma potrebbe avere anche contenuto diverso. Se non ci fosse questa previsione le conseguenza dell'indempimento sarebbero: risarcimento danni e risoluzione. La penale può essere da inadempimento o da ritardo, le due sono cumilabili. Dalla definizione già emerge quanto incidente sia in questo ambito l'autonomia dei privati.
Effetti: 1382.1 la calusola penale limita il risarcimento del danno alla prestazione promessa.; 1382.2 la penale opera a prescindere dalla prova del danno (quindi dall'esistenza del danno). Questi due commi sembrerebbero essere in contrasto, in quanto il primo comma potrebbe far pensare che la penale sia una sorta di liquidaizone forfettaria e anticipata del danno, ma leggendo il secondo si vede che il danno non è condizone essenziale. Per cui se la penale fosse una liquidazione forfettaria del danno, essa non avrebbe alcuna giustificazione in assenza di danno e quindi non si poterbbe comprendere la previsone del secondo comma. Per scogliere questa apparente contraddizione sono state proproste due strade:
a) il primo comma si riferisce al danno che l'inadempimento causa in re ipsa, mentre il secondo al danno aquiliano che può esserci o meno, mentre il danno da inadmpimento c'è per il solo fatto che il contratto sia stato inadempiuto. Critica: l'indempimento non causa sempre e comunque un danno, piuttosto lesione dell'interesso contrattuale. Questa prima soluzione per cui non è decisiva.
b) tutto si gioca sull'interpretazione del termine "limitare" del 1382.1. Se lo si intende come: limitare il quantum del risarcimento, la apparente contraddizione col comma secondo non si scioglie. Se invece lo si intende come: esclusione del rimedio risarcitorio, si vede come i due commi dicano sostenzialemente la stessa cosa. La clausola penale ha l'effetto di escludere l'operatività del rimedio risarcitorio e per questo opera anche a prescindere dal danno.
Questa seconda interpretazione è coerente anche con gli altri articoli che disciplinano la penale. L'art.1383 stabilisce il divieto di cumulo fra penale e prestazione principale, menifestando così la stessa ratio del divieto di cumulo fra la penale e il risarcimetno del danno. Art.1384, stabilisce la possibilità per il giudice di ridurre la penale iniqua e questo non prendendo come riferimento il danno causato, ma l'interesse che il creditore aveva all'adempimento del contratto.
Funzione: la funzione della penale emerge da quanto detto sopra e ci permette di classificarla fra le pene private. Non è una funzione risrcitoria, anche perchè, se lo fosse, le penale stabilita in misura superiore al risrcimento costituirebbe arricchimento ingiustificato. Essa ha una funzione sanzionatori(afflittiva) e di tutela nei confronti del privato.
2- interessi moratori: vedi art.1224. Possono essere legali, oppure comvenzionali. In questo caso possono essere pattutito con un tasso superiore a quello legale. Essi sono stabiliti con una clausola che ha molte affinità con la penale: disciplina le conseguenza di un inadempimento, e hanno una funzione sanzionatoria, si traducono in un benefincio per il privato.
3- Contratto di vendita a rate con riserva di proprietà: vedi art 1526.2 se si è convenuto che, in caso di inadempimento, le rate pagate rimangano al venditore a titolo di indennità, queste assumono gli stessi caratteri di una penale e quindi di una pena privata.
Le ultime due sono forme tipiche di penale
4- sanzioni endoassociative: sono sanzioni prese dagli organi associativi nei confronti dei privati che non rispettano le regole dell'associazione. La libertà associtiva è una forma di libertà negoziale, ma non contrattuale, per cui non possono essere applicate tout court ad essa le norme sulla penale. Al limite le norme sulle penali possono essere applicate alle sanzioni endoassociative a contenuto patrimoniale. I limiti che possono essere rintracciati per queste sono fissati dalgi artt.2 e 18 Cost.
ps.
le sanzione endoassociative non le ho proprio ben capite. Ora non posso continuare a scrivere, ma se puoi aspettare stasera o al massimo domani mattina cerco di postarti anche le Pene Private in ambito aquiliano-